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Webinar su come cambia il TUS alla luce della L.215/2021. Novità su Formazione e Addestramento

Polistudio MIA vi invita all'evento online di webinar riguardo le novità apportate al TUS D.Lgs. 81/08 dalla L.215/2021.
Faremo focus sulle novità soprattutto in ambito di Formazione e di Addestramento, in quanto interverranno due importantissimi professionisti l'avvocato e giuslavorista Nunzio Leone, da oltre 25 anni esperto conoscitore della materia  e membro autorevole del comitato scientifico e tecnico ASSIDAL, e l'ing. Francesco Mingolla fondatore, CEO del Polistudio MIA di Taranto e del Safety Training Center di Milano,   oltre che esperto formatore con oltre 15 anni di esperienza nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'evento si terrà online venerdì 4 marzo 2022 dalle 16.00 alle 17.30 e per partecipare sarà necessario registrarsi su   https://www.eventbrite.it/e/277467742487

Vi aspettiamo online!

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Rischio da esposizione ad agenti chimici nelle operazioni di verniciatura

La verniciatura è un’attività industriale ampiamente diffusa in diversi settori, e ne riveste una  rilevante importanza; essa ha infatti lo scopo di rivestire un componente o un manufatto di uno strato di vernice che può avere una duplice funzione: protettiva e/o estetica.


Una vernice, di fatto, è una miscela di prodotti chimici e quindi il rischio associato al suo utilizzo è un rischio di tipo chimico. Tale rischio può derivare da: contatto cutaneo (dovuto, ad esempio, alla manipolazione di sostanze chimiche senza l’utilizzo dei guanti di protezione o con l’utilizzo di guanti non adeguati), contatto oculare (dovuto, ad esempio, al non utilizzo di occhiali protettivi contro gli schizzi dovuti alla lavorazione), inalazione (dovuta, ad esempio, alla non presenza di adeguati impianti di ventilazione e aspirazione, e al non utilizzo di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie) e ingestione (dovuta, ad esempio, al fatto di mangiare e/o bere subito dopo aver manipolato delle sostanze chimiche, con il rischio che dei residui di esse siano rimaste sulle mani dell’operatore).


Per tale motivo, l’operatore che esegue un’operazione di verniciatura deve conoscere bene i rischi chimici sia in riferimento al prodotto che utilizza, che al tipo di lavorazione che esegue con quel prodotto.

In merito al prodotto utilizzato, va detto che in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento 1272/2008 (cosiddetto “Regolamento CLP” che sta per “Classification Labelling and Packaging”) le sostanze chimiche e le loro miscele devono essere classificate, etichettate e imballate secondo precise regole.


In particolare, tali sostanze, devono essere accompagnate da un’ “etichetta di sicurezza”, apposta sul contenitore della sostanza stessa, e da una “scheda di sicurezza” in cui vengono elencate le classi di pericolo e i relativi consigli di prudenza. Elementi molto importanti, presenti sia sull’etichetta che sulla scheda di sicurezza, sono i pittogrammi e cioè dei segnali che indicano in maniera sintetica ma in ogni caso chiara e univoca, i rischi associati a quella particolare sostanza.

In merito invece al tipo di lavorazione, tipicamente una verniciatura industriale può essere eseguita secondo due tecniche diverse: “a spruzzo” oppure “ad immersione”.
Nella tecnica “a spruzzo” c’è un minor costo di attrezzatura, e una maggiore semplicità nella lavorazione, ma ha lo svantaggio di essere più rischiosa per l’operatore: trattandosi di una lavorazione prettamente manuale, essa viene svolta in apposite cabine di verniciatura dove l’operatore entra ed è a diretto contatto con la vernice nebulizzata; il che comporta l’utilizzo obbligatorio di diversi tipi di dispositivi di protezione individuale, tra cui una tuta protettiva integrale e una maschera a pieno facciale con filtri.
Nella tecnica “a immersione”, invece, il processo è più automatizzato e vi è meno contatto dell’operatore con la vernice; i componenti, infatti, tramite un apposito sistema vengono caricati e immersi in una vasca contenente la vernice. In questa lavorazione, quindi, permangono i rischi su citati ma vi è un più basso fattore di esposizione.
Il prezzo da pagare è il maggior costo complessivo e la maggiore complessità tecnologica.

Un brevissimo cenno va doverosamente al fatto che per verniciare esistano due tecniche e che una è più pericolosa per la salute umana, ma più economica, e l'altra meno invasiva per l'operatore ma più costosa come attrezzature.

Indipendentemente da considerazioni su rischi e relativa sicurezza, a seconda del materiale con cui si entri in contatto e della forma del componente, bisogna obbligatoriamente usare una tecnica o l'altra, dotandosi di tutti i DPC e DPI per abbassare il rischio derivante dall’esposizione da agenti chimici.

MR

#polistudiomia #rischiochimico #verniciatura #safetyfirst 




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Cerchiamo di fare chiarezza su Spazi, ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

Oggi vogliamo affrontare un argomento molto importante cioè quello che riguarda gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.  Essi sono individuati come ambienti a forte rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori, proprio come definito dal Testo Unico della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, il d.lgs. 81/08.

I gravi e mortali incidenti accaduti negli anni in tali ambienti hanno aumentato la percezione del rischio per gli operatori del settore, tanto che il legislatore ha emanato un decreto specifico per la qualificazione degli addetti ai lavori cioè il DPR 177/2011.

Ma a distanza di quasi dieci anni dalla pubblicazione di questo testo normativo, permangono alcuni punti critici.

In primo luogo, l’assenza di una definizione univoca di ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento.

Sappiamo, infatti, che definire gli ambienti di lavoro è importante sotto un profilo normativo, in quanto delimita i diritti, ma soprattutto sancisce i doveri che tutti i lavoratori hanno in quel luogo e che in quel determinato contesto professionale devono mettere in pratica.

In secondo luogo, il fatto che non esista ad oggi, un elenco esaustivo di ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento nel d.lgs. 81/08, è un aspetto che potrebbe generare una profonda confusione.

Si è lamentata anche una mancata e concreta definizione di criteri, modalità, contenuti e durata per la formazione e l’addestramento dei lavoratori poiché allo stato attuale esiste un chiaro obbligo, sancito dal suddetto DPR 177/2011, per il datore di lavoro di affidare i lavori a ditte qualificate ed esperte solo per gli ambienti che ricadono negli artt. 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del d.lgs. 81/08 che introduce specifici requisiti per le imprese ammesse a operare all’interno di luoghi pericolosi con l’intento, da parte del legislatore, di innalzare il livello di sicurezza per i lavoratori impegnati durante queste attività negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, poiché eventuali incidenti, dovuti a errori di valutazione o sottovalutazione dei pericoli presenti, hanno quasi sempre conseguenze drammatiche.

In relazione a queste carenze informative, occorre dire che il DPR 177/2011, pur affermando la necessità di qualificazione specifica per il personale operante in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, rimanda l’individuazione delle modalità e dei contenuti di erogazione della informazione, formazione e addestramento ad un accordo da siglare in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo ad oggi non è stato siglato e ciò ha determinato lo sviluppo di modalità e metodologie non standardizzate e la mancanza dell’adozione di criteri condivisi per lo svolgimento delle diverse attività.

Invece, per tutti quegli ambienti che presentano potenziali fattori di rischio propri degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, quali ad esempio asfissia, intossicazione, intrappolamento, ma che non rientrano tra quelli citati nel d.lgs. 81/08, le prescrizioni del DPR 177/2011 non trovano applicazione.

Per tali ambienti, per i quali si utilizza il termine di “assimilabili”, resta comunque l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi e di adottare misure di protezione e prevenzione appropriate.

Tuttavia, leggendo l’interessantissimo approfondimento INAIL qui , allo scopo di fornire chiarimenti in merito, è stato costituito, nell’ambito della Commissione UNI/CT042/GL59 “Salute e sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti chimici, polveri e fibre”, un gruppo ad hoc per la redazione di una norma tecnica specifica - progetto UNI1601920 “Ambienti confinati - Classificazione e criteri di sicurezza”.  

I lavori del gruppo sono iniziati nel 2019 e il primo passo è stato quello di fornire le definizioni di ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento e di ambiente assimilabile.

Importante sottolineare anche che fino al 2016 non esistevano simboli e una relativa segnaletica di tipo unificato per gli ambienti confinati, e anche questo era un aspetto di mancanza di armonizzazione delle informazioni di sicurezza.

Si è tuttavia trovata una soluzione con la pubblicazione della norma UNI 7545-32 in cui è stato designato un segno grafico standardizzato di “ambienti confinati” e introdotta una nuova segnaletica di sicurezza per segnali di pericolo (fig. 1).

Tale pittogramma può essere inserito nei segnali di pericolo della UNI 7543-1. Oltre al segno grafico UNI 7545-32-10, di recente è stato reso disponibile, a livello internazionale, con la pubblicazione della UNI EN ISO 7010:2020 il segnale di pericolo W041 relativo alla presenza di “atmosfera asfissiante” (fig.2) che può essere utilizzato anche per gli ambienti confinati.

 L’utilizzo della ISO 7010 rende semplice il riconoscimento dei vari simboli, poiché obiettivo della norma è quello di ricondurre ad un codice condiviso, a livello globale, i segnali di sicurezza.

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Al giorno d’oggi, le definizioni  presenti nel progetto di norma UNI1601920 definiscono  “Ambiente confinato e/o sospetto di inquinamento” come uno spazio circoscritto non progettato e costruito per la presenza continuativa di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l’ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato caratterizzato da vie di ingresso o uscita limitate e/o difficoltose con possibile ventilazione sfavorevole, all’interno del quale è prevedibile la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

 Il termine “ambiente confinato” è da intendersi equivalente ad altri termini generalmente in uso, quali “spazio confinato”. Mentre per quanto riguarda la definizione “Ambiente assimilabile” questo può così descriversi: Ambiente per il quale, a valle della valutazione del rischio, sussistono condizioni pericolose assimilabili a quelle individuate per gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

 In questo perimetro di definizioni rientrano anche diversi settori produttivi in cui siano presenti determinate così descritte: 1. spazio limitato di ingresso ed uscita tale da rendere difficili le attività di recupero o primo soccorso del lavoratore; 2. ventilazione sfavorevole che può creare una zona con aria inquinata; 3. spazio dove non è svolta un’attività lavorativa continuativa.  

Qualsiasi sia la lavorazione o manutenzione che si debba compiere in tali spazi e/o ambienti confinati, la solenne ed obbligatoria parola d’ordine sarà una ed una sola: lavorare in assoluta sicurezza!

Particolarmente consigliato è prestare molta attenzione ad ogni spostamento, attività e azione che si stia compiendo in quegli spazi così angusti, probabilmente contenenti atmosfere esplosive e proprio per questo, potenzialmente pericolosi.


#polistudiomia #safetytrainingcentermilano #spaziconfinatisospettidiinquinamento #aggiornamentonormativo #safetyfirst

 

 

 

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Il Preposto alla luce della nuova modifica normativa: alcune considerazioni con l’ avv. Nunzio Leone

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L’avv. Nunzio Leone, grande esperto giuslavorista di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, responsabile nazionale del Comitato Tecnico Scientifico Assidal e mentore, formatore e docente di lunga data di tante realtà formative nazionali tra cui la nostra del Polistudio MIA, ci ha dato la possibilità di fare una profonda riflessione sulla “nuova” figura del Preposto sui luoghi di lavoro. La definiamo “nuova” in quanto con il  d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” al  Capo III Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", ha introdotto importanti aggiornamenti normativi, pur rimanendo questa, una figura chiave nell’organigramma tra i protagonisti della Sicurezza sul Lavoro.

Come giustamente ci fa notare, forse mai come nella seconda metà dell’anno appena trascorso si è potuta registrare una elevata attenzione della pubblica opinione e una diffusa enfasi massmediatica, i TG e i quotidiani nazionali aprivano le prime pagine con titoli espressamente dedicati alla materia delle morti sul lavoro, che venivano ancora colpevolmente definite bianche.

Saliva nel Paese l’esigenza di controlli appropriati, di formazione adeguata, del rispetto delle regole, del lavoro dignitoso e sicuro.

La vicenda triste di Luana D’Orazio, la giovane mamma morta il 3 maggio 2021 a 22 anni in un’azienda tessile a Montemurlo (Prato) è divenuta un’icona che ha agito da acceleratore sul fenomeno, al quale si è fornita risposta istituzionale il 27 settembre con il vertice Palazzo Chigi tra governo e sindacati, tanto da far dire a Draghi: c'è intesa sicurezza e salute sul lavoro.

In questo contesto nasce il d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021 (c.d. decreto fiscale) che alla materia che ci occupa dedica l’articolo 13.

C’era il rafforzamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro, quello modificato dal Job act, con l’aumento degli ispettori e l’assunzione di carabinieri dedicati, tuttavia sul tema tanti operatori della prevenzione, tra cui la stessa autorevole voce dell’avvocato Leone, evidenziarono come si partisse con il piede sbagliato tanto da generare un nuovo approccio sede di conversione del decreto legge.

Questa avviene al Senato e il d.l. viene convertito con la fiducia sia al Senato che alla Camera per diventare la legge n.215 del 17 dicembre 2021.

Ma è il giorno seguente il 18 dicembre, che accade la triste sciagura della gru a Torino.

Qui emerge anche una riflessione più ecumenica, l’ avvocato ci fa notare come anche il discorso di papa Francesco, durante la messa della notte di Natale ricordi a tutti che “ Dio stanotte viene a colmare di dignità la durezza del lavoro. Ci ricorda quanto è importante dare dignità all’uomo con il lavoro, ma anche dare dignità al lavoro dell’uomo, perché l’uomo è signore e non schiavo del lavoro.   Nel giorno della Vita ripetiamo: basta morti sul lavoro! E impegniamoci per questo”.

Dopo queste sue premesse, ci invita a calarci nel tema, approfondendo il perimetro delimitato dalla nuova legge che interviene nel corpus iuris del TUS (il d.lgs.81/01), specificando il nuovo ruolo del  “preposto”.

Questa figura presente nel sistema di prevenzione e protezione aziendale è dentro la catena di comando, se vogliamo (anche questa impostazione risulta datata e superata) in un modello piramidale è sotto il datore di lavoro (destinatario principale degli obblighi giuridici e titolare dei poteri decisionali e di spesa), del dirigente (soggetto che attua le direttive del datore di lavoro) e con loro titolare di posizione di garanzia, con l’obbligo di esercitare vigilanza e controllo.

La definizione del preposto viene introdotta nel nostro ordinamento giuridico con il TUS, mentre  nella legislazione degli anni ’50, venivano indicate le sanzioni senza definirne le prerogative. Il preposto, definito dall’art. 2, co. 1, lett.e) è la ” persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il cambio di passo avviene con l’art. 18 del TUS, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” in cui viene introdotta una nuova lettera , la b-bis, che pone un nuovo obbligo in capo al datore di lavoro cioè quello di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza prevista dagli obblighi che afferiscono alla figura del preposto.

La novità risiede nella circostanza che i contratti e gli accordi collettivi di lavoro potranno finalmente stabilire il quantum, cioè l’incremento, in termini economici, da riconoscere al preposto per lo svolgimento le attività alle quali è chiamato. E poi sussiste una guarentigia, cioè il preposto non può subire alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività.

Inoltre, il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice dovrà poi sempre comunicare al datore di lavoro dell’impresa committente (art. 26) il personale che svolge la funzione di preposto.

Passiamo poi ad analizzare l’art. 19, rubricato “Obblighi del preposto”, che conosce un nuovo inquadramento dell’attività di vigilanza; il preposto deve sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Laddove il preposto rilevi un comportamento non conforme alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, egli deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e laddove si verifica una o di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, egli deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.    

Inoltre, ed è questo il contenuto della nuova lettera f- bis, introdotta con la legge 215/2021, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, ove il preposto lo ritenga necessario, deve interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, dovrà segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

 Da notare che sulla formazione del preposto ci sono interessanti novità.

Attendiamo il 30 giugno 2022 per conoscere, a 10 anni dall’accordo CSR sulla formazione dei lavoratori e preposti, un nuovo accordo che ridisegni i contenuti, la durata e le modalità dei percorsi formativi specifici per questa nevralgica figura del sistema di prevenzione e protezione aziendale.

Per il preposto c’ ancora di più, dal momento che il nuovo comma 7 ter dell’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) prevede che al fine di assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico del preposto, la formazione dedicata dovrà essere svolta interamente con modalità in presenza e dovrà essere ripetuta con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Come Nunzio Leone ci suggerisce, infine, è il momento in cui una nuova consapevolezza e cultura della sicurezza bussa alle porte, diamo ad essa il benvenuto e lavoriamo per la crescita del lavoro sicuro e dignitoso.

 

G.L.

 

La "nuova" figura del Preposto nella sicurezza sul lavoro

il nuovo ruolo del Preposto sancisce questo ordine 2jpgLunedì 10 gennaio 2022 l’avv. Nunzio Leone, grande esperto giuslavorista di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, responsabile nazionale del Comitato Tecnico Scientifico Assidal e mentore, formatore e docente di lunga data con tante realtà formative locali, nazionali e universitarie, ha affrontato nel suo conciso ma efficace intervento su Radio ANMIL Nazionale (per ascoltarlo qui sito ANMIL Nazionale ) sulla “nuova” figura del Preposto sui luoghi di lavoro. La definiamo “nuova” in quanto con il  d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” al  Capo III Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", ha introdotto importanti aggiornamenti normativi, pur rimanendo questa, una figura chiave nell’organigramma tra i protagonisti della Sicurezza sul Lavoro. 

Infatti, il d.l. appena citato che è stato successivamente convertito in Legge con la l. n. 215 del 17 dicembre 2021, ha rafforzato anche in questa ottica l’azione del datore di lavoro sottolineandone l’attenzione ai controlli, con il rafforzamento dell’INL, la riscrittura e le modifiche apportate a ben 13 articoli del TUS (D. Lgs. 81/2008).

Per quanto riguarda la figura del preposto, nell’ Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente, dopo lettera b), viene inserita la lettera b bis, introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha riportato al centro dell’attenzione la figura del  Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite. 

Qui subentra la lettera «b -bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.

Si sottolinea tra l’altro che “Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Viene rivisto l’ Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (modifica con l.215/21) Lett. d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo, e 8-bis; 84.

Mentre la modifica dell’ Art. 19 interviene negli Obblighi del preposto attualmente vigente , in riferimento alle attività indicate all’articolo 3. I  preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono(..), e qui che viene riscritta dunque la lettera a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, devono interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, poiché laddove non avvenisse, le sanzioni sarebbero quelle dell’ arresto fino a due mesi o con l’ ammenda da € 491,40 a € 1474,21 (art.56, co.1., lett. a), c), e), f) e f-bis.

Prima della riforma, la lettera a) del suddetto articolo recitava: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza informare i loro superiori diretti. Inoltre è stata aggiunta lettera f-bis) che ci informa che in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

In molte realtà aziendali internazionali questa attività si chiama “Stop Working Authority” che il nostro testo di legge già prevedeva, ma ora sottolinea maggiormente in quanto è davvero vitale intervenire nei momenti più cruciali, cioè i primi, dell’inizio di qualsiasi attività di lavoro e laddove la sicurezza fosse compromessa intervenire al più presto, prima che diventi troppo tardi e si verifichi uno spiacevole imprevisto, che troppo spesso si tramuta in incidente.

Nell’art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente 8 - bis che recita: nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. Le sanzioni previste sono arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d) e cioè con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo, e 8-bis.

Si sottolinea quindi ancora una volta, la figura di Preposto anche nei lavori in appalto.

All’art. 37(Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) il comma 2 viene così integrato:

•         2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ed inserita la NUOVA dicitura «Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

•         a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

•         b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;  

Mentre il comma 5 viene così integrato: L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro e l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

Inoltre, l’aggiornamento normativo sottolinea che gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.

Infine, viene anche riscritto il comma 7 in questo modo: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo. Mentre nel nuovo comma 7 ter si sottolinea che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7,  le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e dice la norma “comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Ora non ci resta che attendere il 30 giugno 2022 per conoscere, a 10 anni dall’accordo Conferenza Stato Regioni CSR sulla formazione dei lavoratori e preposti, un nuovo accordo che ridisegni i contenuti, la durata e le modalità dei percorsi formativi specifici per questa nevralgica figura del sistema di prevenzione e protezione aziendale.

 

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