Lunedì 10 gennaio 2022 l’avv.
Nunzio Leone, grande esperto giuslavorista di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, responsabile nazionale del Comitato Tecnico Scientifico Assidal e
mentore, formatore e docente di lunga data con tante realtà formative locali,
nazionali e universitarie, ha affrontato nel suo conciso ma efficace intervento
su Radio ANMIL Nazionale (per ascoltarlo qui
sito ANMIL Nazionale ) sulla “nuova” figura del Preposto sui luoghi di
lavoro. La definiamo “nuova” in quanto con il d.l. n. 146 del 21 ottobre 2021 “Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili” al Capo III Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro", ha introdotto importanti aggiornamenti normativi, pur rimanendo questa,
una figura chiave nell’organigramma tra i protagonisti della Sicurezza sul
Lavoro.
Infatti, il d.l. appena citato che
è stato successivamente convertito in Legge con la l. n. 215 del 17 dicembre
2021, ha rafforzato anche in questa ottica l’azione del datore di lavoro sottolineandone
l’attenzione ai controlli, con il rafforzamento dell’INL, la riscrittura e le modifiche
apportate a ben 13 articoli del TUS (D. Lgs. 81/2008).
Per quanto
riguarda la figura del preposto, nell’ Art. 18. Obblighi del datore di
lavoro e del dirigente, dopo lettera b), viene inserita la
lettera b bis, introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021, n.
215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del
Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia
economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha
riportato al centro dell’attenzione la figura del Il datore di lavoro, che esercita le attività
di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse
attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite.
Qui subentra
la lettera «b -bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione
delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di
lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento
delle attività di cui al precedente periodo.
Si
sottolinea tra l’altro che “Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attività”.
Viene
rivisto l’ Art. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
(modifica con l.215/21) Lett. d) con l’arresto da due a quattro mesi o
con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma
1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo, e
8-bis; 84.
Mentre la
modifica dell’ Art. 19 interviene negli Obblighi del preposto
attualmente vigente , in riferimento alle attività indicate all’articolo 3. I preposti, secondo le loro attribuzioni e
competenze, devono(..), e qui che viene riscritta dunque la lettera a) sovrintendere
e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni
impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione
collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non
conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di
mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza
dell’inosservanza, devono interrompere l’attività del lavoratore e informare i
superiori diretti, poiché laddove non avvenisse, le sanzioni sarebbero quelle
dell’ arresto fino a due mesi o con l’ ammenda da € 491,40 a € 1474,21 (art.56,
co.1., lett. a), c), e), f) e f-bis.
Prima della
riforma, la lettera a) del suddetto articolo recitava: sovrintendere e
vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi
di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza
della inosservanza informare i loro superiori diretti. Inoltre è stata aggiunta
lettera f-bis) che ci informa che in caso di rilevazione di deficienze
dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo
rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente
l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al
dirigente le non conformità rilevate.
In molte realtà
aziendali internazionali questa attività si chiama “Stop Working Authority” che
il nostro testo di legge già prevedeva, ma ora sottolinea maggiormente in quanto
è davvero vitale intervenire nei momenti più cruciali, cioè i primi, dell’inizio
di qualsiasi attività di lavoro e laddove la sicurezza fosse compromessa intervenire
al più presto, prima che diventi troppo tardi e si verifichi uno spiacevole
imprevisto, che troppo spesso si tramuta in incidente.
Nell’art.
26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente 8 - bis che
recita: nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o
subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare
espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la
funzione di preposto. Le sanzioni previste sono arresto da due a quattro mesi o
ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d) e cioè con l’arresto da
due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione
degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26,
commi 2 e 3, primo periodo, e 8-bis.
Si
sottolinea quindi ancora una volta, la figura di Preposto anche nei lavori in
appalto.
All’art.
37(Formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti) il comma 2 viene così integrato:
• 2. La durata, i contenuti minimi e le
modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, ed inserita la NUOVA dicitura «Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla
rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in
materia di formazione, in modo da
garantire:
• a) l’individuazione della durata, dei
contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del
datore di lavoro;
• b) l’individuazione delle modalità
della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i
percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della
formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
Mentre il
comma 5 viene così integrato: L'addestramento viene effettuato da persona
esperta e sul luogo di lavoro e l’addestramento consiste nella prova pratica,
per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti,
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento
consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in
sicurezza.
Inoltre, l’aggiornamento
normativo sottolinea che gli interventi di addestramento effettuati devono
essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Infine,
viene anche riscritto il comma 7 in questo modo: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata
e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto
dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo. Mentre nel nuovo comma 7 ter
si sottolinea che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della
formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono
essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con
cadenza almeno biennale e dice la norma “comunque ogni qualvolta sia reso
necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi
rischi”.
Ora
non ci resta che attendere il 30 giugno 2022 per conoscere, a 10 anni
dall’accordo Conferenza Stato Regioni CSR sulla formazione dei lavoratori e
preposti, un nuovo accordo che ridisegni i contenuti, la durata e le modalità
dei percorsi formativi specifici per questa nevralgica figura del sistema di
prevenzione e protezione aziendale.
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